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Servizi sindacali
COMMISSIONI CO.VE.L.CO
Istituite per rispondere a precise disposizioni di legge (L. 604/64, 300/70, 108/90 e D. Lgs. 80/98) e contrattuali (CCNL 6 ottobre 1994 e successive modifiche), le Commissioni paritetiche della Regione Valle d’Aosta per la Conciliazione delle Vertenze di Lavoro del Settore Turismo, Commercio e Servizi – CO.VE.L.CO - assolvono al tentativo obbligatorio di conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro assicurando al titolare dell’azienda coinvolto, oltre al totale appoggio della struttura associativa di riferimento, l’ufficialità degli accordi raggiunti, registrati in specifici verbali poi regolarmente depositati presso l’Ufficio regionale del Lavoro e in Tribunale, evitando così una convocazione – talvolta informale e sgradevole – nelle sedi sindacali ovvero, con rigida formalità – innanzi alla commissione di conciliazione dell’Ispettorato regionale del Lavoro. Nelle Commissioni paritetiche, il datore di lavoro, eventualmente assistito dal proprio consulente di lavoro e/o dal proprio legale e affiancato sempre dal rappresentante dell’Associazione, può liberamente esporre le proprie ragioni innanzi al lavoratore e/o all’organizzazione sindacale di riferimento dello stesso, dopo avere costruito – in un’importante fase di confronto preliminare organizzato dall’ASCOM-Confcommercio Valle d’Aosta - un’adeguata strategia difensiva, onde efficacemente contestare atti e imputazioni mossi a suo carico.
Per avvalersi dell’opportunità offerta ai datori di lavoro dalle Commissioni paritetiche, ma soprattutto per essere in regola con la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i titolari di aziende con dipendenti devono procedere al versamento, tramite DM/10 INPS, di un contributo calcolato sul monte delle retribuzioni mensili in misura variabile – dall’1,20% allo 0,50% - in considerazione dell’entità degli importi corrisposti. Ulteriori informazioni in materia sono disponibili, oltre che nei nostri Uffici, presso i consulenti di lavoro valdostani che da tempo collaborano, tramite il proprio Ordine professionale e la loro Associazione, alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, alla riuscita delle procedure di conciliazione e al miglioramento costante dei servizi erogati in sede di Commissione.
Se hai bisogno di una consulenza e sei un nostro associato compila la form sottostante, in tutti i suoi campi, ti risponderemo al più presto.
CODICE DISCIPLINARE E CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO A CARICO DEL LAVORATORE
L’art. 2106 del Codice Civile stabilisce che l’inosservanza, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza (art. 2104) e di fedeltà (art. 2105) può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità con le norme contrattuali. L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) ha tuttavia introdotto limiti al potere disciplinare, assoggettato a forme di esercizio e di controllo dirette a garantire la posizione contrattuale del lavoratore.
Innanzi tutto, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza del fatto addebitato al dipendente (art. 2697 cc); sul lavoratore grava invece l’onere di provare l’eventuale riconducibilità del fatto addebitato a una situazione di impossibilità non imputabile, secondo i princìpi in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1176 e 1218 cc).
In secondo luogo, l’esercizio del potere disciplinare richiede la preesistenza del codice disciplinare aziendale, ossia di un testo che individui le infrazioni e relative sanzioni (art. 7 dello Statuto del Lavoratore). Inoltre, il codice disciplinare, oltre che preesistente, deve essere portato a conoscenza del lavoratore mediante affissione accessibile a tutti. Il datore di lavoro, poi, non può irrogare la sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. L’addebito, che consigliamo sempre di muovere per iscritto a mezzo R.A.R., deve essere contestato con immediatezza e con specificità, individuando i fatti addebitati con sufficiente precisione, sia pur sinteticamente.
A vantaggio degli Associati, l’ASCOM-Confcommercio Valle d’Aosta ha prodotto due modelli di Codice Disciplinare, uno per il settore Commercio e Servizi e l’altro per il Settore Turismo, che possono essere ritirati presso gli Uffici della nostra sede, o richiesti a mezzo fax o e-mail.
INPS/ENPALS: limite minimo di retribuzione 2009
L’INPS, con circolaren. 14 del 2 febbraio 2009, ha definito, come ogni anno, il limite minimo di retribuzione giornaliera e ha aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la contribuzione dovuta per gli apprendisti.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
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Anno 2009
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Euro
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Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
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457,76
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Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
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43,49
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limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2009.
Retribuzioni convenzionali in genere
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anno 2009
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Euro
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Retribuzione giornaliera minima
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24,16
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Rapporti di lavoro a tempo parziale
(€ 43,49) x (6) / (40) = € 6,52
limite minimo di retribuzione oraria nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali.
Ai fini ENPALS la tabella sarà la seguente, nell'ipotesi di contratti collettivi nazionali che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore:
(€ 43,49) x (5) / (40) = € 5,44
Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
Come è noto è prevista l’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2009 in € 42.069,00. Pertanto, a decorrere dall’1.1.2009 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3506,00.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è pari, per l'anno 2009, a € 91.507,00.
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
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Anno 2009
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Euro
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Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
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5,29
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Fringe benefit (tetto)
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258,23
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Indennità di trasferta intera Italia
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46,48
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Indennità di trasferta 2/3 Italia
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30,99
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Indennità di trasferta 1/3 Italia
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15,49
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Indennità di trasferta intera estero
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77,47
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Indennità di trasferta 2/3 estero
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51,65
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Indennità di trasferta 1/3 estero
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25,82
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Indennità di trasferimento Italia (tetto)
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1549,37
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Indennità di trasferimento estero (tetto)
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4648,11
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Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
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2065,83
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Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa
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5,29
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Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2009, in € 67,14.
REGOLARIZZAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2009
I datori di lavoro che non hanno applicato i valori rivalutati per l’anno in corso dal periodo di paga di gennaio 2009 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 maggio 2009.
Lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS dopo il 31.12.95
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è, per il 2009, 91.507,00 €.
Il contributo di solidarietà del 5% (di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale di 91.507,00 €.
L'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00 e sino al massimale di 91.507,00 €.
Lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.95
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FASCE di retribuzione giornaliera
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Massimale di retribuzione giornaliera imponibile
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Giorni di contribuzione accreditati
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da
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a
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€
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numero
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667,09 1
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1.334,16
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667,08
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1
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1.334,17
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3.335,40
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1.334,16
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2
|
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3.335,41
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5.336,64
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2.001,24
|
3
|
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5.336,65
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7.337,88
|
2.668,32
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4
|
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7.337,89
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9.339,12
|
3.335,40
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5
|
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9.339,13
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12.007,44
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4.002,48
|
6
|
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12.007,45
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14.675,76
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4.669,56
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7
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14.675,77
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In poi
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5.336,64
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8
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Il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera imponibile eccedente il massimale relativo a ciascuna fascia. L’aliquota aggiuntiva si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per il 2009, l’importo di 134,84 € e sino al massimale relativo a ciascuna fascia.
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Tabella n. 1
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Aliquote contributive
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Categoria lavoratori
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Cod.
tab.
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Cod.
caus.
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Datore di
lavoro
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Lavoratore
|
Totale
|
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Lavoratori iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie dopo il 31.12.95
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C3
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020
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23,81
|
9,19
|
33,00
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Lavoratori iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie già al 31.12.95
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Y3
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020
|
23,81
|
9,19
|
33,00
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Tabella n. 1
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Aliquote contributive
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|
Categoria lavoratori
|
Cod.
tab.
|
Cod.
caus.
|
Datore di
lavoro
|
Lavoratore
|
Totale
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Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie
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R3
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020
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25,81
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9,89
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35,70
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Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie
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X3
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020
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25,81
|
9,89
|
35,70
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Si ricorda che l’ENPALS, con messaggio n. 2 del 26 gennaio 2009, ha precisato che, tra i soggetti tenuti al rilascio del DURC, oltre all’INPS e all’INAIL ci sono anche gli “altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”, previa apposita convenzione con i medesimi Istituti.
Detta previsione trova la sua ratio nella circostanza che il DURC è una certificazione che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite da INPS e INAIL. Sul punto, il Ministero del lavoro, nell’ambito della circolare n. 5/2008 citata, ha precisato che “nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa”.
Pertanto, fino a quando non sarà perfezionata la stipula di apposita convenzione con gli altri Istituti previdenziali, le imprese del settore, per quanto di competenza Enpals, continueranno a richiedere le consuete attestazioni di regolarità contributiva (quali, a titolo esemplificativo, l’attestazione liberatoria, il certificato di agibilità etc.) nelle ipotesi previste dalla normativa previdenziale del settore di riferimento.
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