home > Servizi.assistenza_consulenza
 
 
 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - NOVITA' MINISTERIALI

Le nuove disposizioni sono state commentate dal Ministero del lavoro, che ha inteso chiarire i principali dubbi interpretativi connessi alle nuove disposizioni. Di seguito si riassumono le principali indicazioni fornite dalla nota in oggetto.

Durata del contratto e apprendistato in cicli stagionali
Con l’abrogazione del limite di durata minima di ventiquattro mesi diviene espressamente operativa la disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali prevista dal CCNL Turismo 27 luglio 2007 che ha, di fatto, anticipato la modifica legislativa.
La nota ministeriale chiarisce infatti che risultano in linea con la nuova disciplina dell’istituto anche quei contratti collettivi che consentono l’assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.
Si ricorda che il CCNL Turismo 27 luglio 2007 ha previsto, in attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, che è comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.

Formazione esclusivamente aziendale
Il tema costituisce una delle più rilevanti innovazioni introdotte dal decreto legge n.112 del 2008. Per una disamina analitica delle novità recate in tema di profili formativi si può consultare il prospetto di seguito riportato.

art. 49 decreto legislativo n. 276 del 2003
comma 5
La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
  • previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
  • rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
  • riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali;
  • registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
  • presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
comma 5 bis
Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria.
comma 5 ter
In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5.
In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
 
Con riferimento al quadro sopra evidenziato, la situazione che viene a delinearsi per effetto dei chiarimenti forniti dall’amministrazione può essere così riassunta:
 
 
a) regioni/province autonome che hanno regolamentato i profili formativi
 
 
norma applicabile: art.49, c. 5
 
(operativa)
Le aziende possono accedere al sistema regionale tenendo conto della specifica regolamentazione adottata dal singolo territorio e delle norme del CCNL Turismo 27 luglio 2007.
In tal caso è necessario effettuare almeno 120 ore/anno di formazione, facendo riferimento allo specifico repertorio regionale dei profili.
Si può fare ricorso alla capacità formativa interna aziendale da certificare con le modalità previste dalle singole regolamentazioni regionali e dal CCNL Turismo
Può essere richiesto, a livello territoriale, un parere di conformità, preventivo o successivo all’assunzione, sul piano formativo individuale, affidato ad una commissione provinciale o all’ente bilaterale territoriale, ove esistente e se previsto dalla regolamentazione regionale.
Se la formazione non può attuarsi per carenza dell’offerta formativa pubblica non si applica la sanzione dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, poiché l’inadempimento non è imputabile al datore di lavoro.
 
b) regioni/province autonome che non hanno regolamentato i profili formativi o la regolamentazione non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali
 
 
norma applicabile: art. 49, c. 5 bis
 
(operativa)
Le aziende possono fare riferimento alle norme contenute nel CCNL Turismo 27 luglio 2007.
In tal caso è necessario effettuare almeno 120 ore/anno di formazione facendo riferimento ai “Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario distribuzione e servizi e turismo” delineati nel 2002 dal gruppo di esperti designati dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dalle regioni e dalle parti sociali, con il supporto tecnico dell’Isfol.
Si può fare ricorso alla capacità formativa interna aziendale da autocertificare con le modalità previste nel CCNL Turismo 27 luglio 2007.
Può essere richiesto all’ente bilaterale territoriale, al fine di prevenire l’alimentarsi del contenzioso, da parte del datore di lavoro e dell’apprendista, il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all’azienda mentre la formazione tecnico professionale si svolgerà all’interno dell’azienda.
Qualora la formazione di base si svolga all’interno dell’azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti “disciplina del rapporto di lavoro” e “sicurezza sul lavoro” avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti sociali nell’ambito dei progetti “Verso il 2000” e “Giotto”.
 
Non è da ritenersi ancora operativa, ma in fase di possibile definizione in relazione alla stesura del CCNL Turismo 27 luglio 2007, la seguente ipotesi:
 
 
c) - formazione esclusivamente aziendale
 
 
norma applicabile: art.49, c. 5 ter
 
(non ancora operativa)
In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale o di secondo livello ovvero agli enti bilaterali.
I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo
Le aziende possono fare riferimento ai profili formativi previsti negli accordi collettivi nazionali o di secondo livello ovvero dagli enti bilaterali.
In tal caso la contrattazione può stabilire anche meno di 120 ore/anno di formazione.
La formazione può essere svolta “fisicamente” anche fuori dell’azienda.
Le regioni possono decidere di riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni anche alle imprese che attuano la formazione esclusivamente aziendale.
In caso di inadempimento della formazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n.276 del 2003, poiché l’inadempimento è imputabile al datore di lavoro
 
Sottoinquadramento e percentualizzazione della retribuzione
La nota ministeriale torna sul tema del trattamento retributivo dell’apprendistato professionalizzante, riformando l’orientamento espresso con l’interpello n. 28 del 2008 (cfr. nostra circolare n. 344 del 2007). Accogliendo le istanze avanzate dalle parti sociali del settore turismo, il Ministero del lavoro ha chiarito la legittimità del meccanismo di determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante la percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Si ricorda che tale meccanismo è quello adottato dal CCNL Turismo 27 luglio 2007, che quantifica la retribuzione degli apprendisti (per i quali non è previsto il sottoinquadramento) è con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
primo anno           80%
secondo anno       85%
terzo anno            90%
dal quarto anno     95%
 
Traformazione anticipata del rapporto di apprendistato
Con la eliminazione del limite di durata minima, non sussistono più vincoli che impediscono la trasformazione del rapporto di apprendistato, in qualunque momento prima della sua naturale scadenza, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenendo, per gli ulteriori dodici mesi, le agevolazioni previste.

Cumulabilità dei rapporti di apprendistato
Relativamente alla possibilità di cumulare più periodi di apprendistato svolti presso diversi datori di lavoro, il Ministero del lavoro ha precisato che: 

  • la disciplina dell’apprendistato professionalizzante va integrata con le disposizioni contenute nella legge n. 25 del 1955, non abrogate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che continuano a trovare applicazione ai contratti di apprendistato, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo;
  • non è possibile trasformare un apprendistato sorto ex legge n.25 del 1955 in apprendistato professionalizzante in quanto si realizzerebbe una indebita commistione tra nuova e vecchia disciplina.


 

ADEMPIMENTI FISCALI COLLEGATI ALLA L. 2/2009
 
Con circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti di carattere fiscale contenuti nel D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”). In particolare, sono state esaminate le norme relative al ravvedimento operoso, all’abolizione di obblighi di natura tributaria, ai rimborsi ultradecennali e al potenziamento delle procedure di riscossione.
 
Ravvedimento operoso
L’art. 16, comma 5, del D.L. n. 185/2008, ha modificato, diminuendo ulteriormente, la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. Per la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, sono ora previste:
  • in caso di mancato pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito;
  • in caso di errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (in precedenza, era 1/5), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo (prima era 1/8), se il ravvedimento è perfezionato entro 90 giorni dalla scadenza.
L’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova misura delle sanzioni si applica a tutte le regolarizzazioni avvenute a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008), anche se riguardano violazioni commesse in data anteriore.
 
Abolizione di obblighi di natura tributaria
L’art. 16, commi da 2 a 4, del D.L. n. 185/2008, ha abolito alcuni obblighi che non avevano trovato pratica applicazione per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi. Si tratta, in particolare:
  • della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nella grande distribuzione e da parte dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate (ex art. 22 del D.P.R. n. 633/1972);
  • della comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a 10.000 euro da parte dei titolari di partita Iva;
  • della memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate con i distributori automatici.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le imprese della grande distribuzione commerciale e dei servizi hanno, comunque, la facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi, secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2009.
 
Rimborsi ultradecennali
L’art. 9, comma 1, del D.L. n. 185/2008, ha disposto, per gli anni 2008-2009, che le risorse relative ai rimborsi dell’Iva sulle “auto aziendali” confluiscano nel “fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali”, allo scopo di provvedere all’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei ministeri al 31 dicembre 2007 (e accertati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) e all’erogazione dei rimborsi ultradecennali.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto l’abrogazione della norma in base alla quale, “decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società”, maturano interessi giornalieri a un tasso definito ogni anno con decreto ministeriale. Pertanto, le somme richieste a rimborso per le quali il termine decennale è maturato entro il 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto), sono integrate dagli interessi giornalieri, che il contribuente ha diritto di percepire. Se il decorso dei dieci anni dalla data dell’istanza si è invece compiuto successivamente, le somme non sono più produttive di interessi.
 
Procedure di riscossione
L’art. 32 del decreto “anti-crisi” ha potenziato i poteri degli agenti della riscossione sulle inadempienze in materia di versamenti relativi alle definizioni agevolate. Fra le novità introdotte:
- la possibilità di procedere all’espropriazione immobiliare se i debiti “da condono” sono superiori a 5.000 euro (ordinariamente, la procedura è prevista per importi superiori a 8.000 euro);
- l’abolizione della preventiva iscrizione a ipoteca, prevista per i crediti che non superano il limite del 5% del valore dell’immobile, prima di procedere all’esproprio;
- la possibilità per l’agente della riscossione, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, di utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari in possesso dell’Agenzia delle Entrate, compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali che banche, Poste italiane e intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria.
Infine, la descritta procedura di espropriazione semplificata si applica anche ai contribuenti che hanno usufruito della definizione agevolata dei ritardati od omessi versamenti (ex art. 9-bis della L. 27 dicembre 2002, n. 289). Per questa forma speciale di sanatoria, il perfezionamento avveniva solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute. Il mancato versamento anche di una sola rata fa venir meno la definizione agevolata. Di conseguenza, non è necessaria l’iscrizione a ruolo delle rate residue, ma riprende la riscossione delle somme originariamente dovute, al netto degli importi versati. Per il loro recupero, opera dunque la procedura semplificata per l’espropriazione del patrimonio immobiliare.